Le funzioni di Ufficiale Civile possono essere delegate nel Comune presso il quale gli Sposi hanno deciso di celebrare le nozze (D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000)
Al comma 3 dell’art. 1 si dispone che “Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato […] ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale.”; inoltre “[…] per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.”
Conseguentemente, qualunque cittadino maggiorenne che goda di diritti civili e politici, potrà essere delegato per officiare il matrimonio.
In tal modo, laddove lo desideriate, delegando una persona cara alla celebrazione, potrete personalizzare e rendere davvero unico il giorno più importante della Vostra vita.
…Chi non può
Contestualmente, all’art. 6, la norma prevede i casi di incompatibilità alla celebrazione precisando che “L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti”.
In buona sostanza ad un parente stretto in linea retta (es. discendenza madre e figlio), e fino alla parentela in linea indiretta (collaterale) di secondo grado, non è consentito ricoprire il ruolo di celebrante.